Sabato, 5 aprile 2014
Riforma delle Province, cosa cambierà dopo il DDL Delrio:
La Camera dei Deputati ha approvato il decreto legge Delrio: la riforma delle Province quindi, diventa in via definitiva legge dello Stato, così come inserita nella proposta che prende il nome dall’attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Come cambieranno adesso le Province. Il voto è arrivato dopo un’accesa discussione, iniziata ieri con la bocciatura delle pregiudiziali di costituzionalità e proseguita oggi, con il no a tutti gli emendamenti proposti. Montecitorio ha approvato con 260 voti favorevoli, 158 voti contrari, 7 astenuti e 204 assenti, il testo uscito dal Senato il giorno 26 marzo. Quindi niente elezioni provinciali scongiurate, come era negli auspici dell’esecutivo, che si è trovato a imprimere un’accelerazione convinta al provvedimento proprio nelle ultime settimane, visto l’avvicinarsi del 25 maggio. Secondo alcuni però, si sarebbe trattato solo di un pretesto per velocizzare la scomparsa delle province per come le abbiamo conosciute e avviare, così, il processo di revisione del governo locale. Secondo il disegno di legge oggi approvato, infatti, le Province non spariranno del tutto, ma vedranno riformulati molti dei suoi compiti e principalmente non saranno più organi elettivi. A fare parte delle nuove giunte provinciali e dei nuovi consigli, infatti, saranno solo i sindaci, gli assessori o i consiglieri eletti dei Comuni che appartengono al territorio sotto cui resta la giurisdizione della provincia. Sul fronte delle competenze, l’unica, vera funzione di peso rimasta a capo delle Province sarà quella all’edilizia scolastica, oltre ad altri servizi non certo secondari, come quello sulle pari opportunità. Il vero nodo da sciogliere resteranno, però, i dipendenti. Visto l’inserimento dell’abolizione delle Province nel recente ddl costituzionale, infatti, è possibile che quello di oggi sia solo il primo passo verso la soppressione degli enti che metterà in discussione il destino di migliaia di occupati. Quel che è certo, è che saranno sedici i rappresentanti dei nuovi consigli provinciali oltre i 700.000 abitanti, dodici tra 300.000 e 700mila, dieci per quelle con densità inferiore: resteranno, tutti, in carica per due anni. Cambiamenti rilevanti riguarderanno anche i comuni in particolare nelle loro diramazioni territoriali, come le Unioni dei Comuni o, nei casi di maggiore estensione delle Città metropolitane. Anche in questi casi, saranno i sindaci a costituire i rappresentanti negli organi direttivi, sia come sindaci metropolitani che nelle funzioni di presidenti delle unioni dei Comuni. Modifiche rilevanti riguardano anche la struttura dei Consigli comunali, tra i quali, circa cinquemila saranno rinnovati il prossimo 25 maggio. Mentre per quelli di dimensioni più ridotte, viene stabilito che gli eletti saranno dodici consiglieri con un massimo di quattro assessori, al di sotto dei 3mila invece, entreranno in carica due assessori e dieci consiglieri, oltre al Sindaco naturalmente.
Di seguito il DDL Delrio:
CAMERA DEI DEPUTATI
N.
1542-
B
—
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 21 dicembre 2013
(v. stampato Senato n. 1212)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 26 marzo 2014
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(LETTA)
DAL MINISTRO DELL
’
INTERNO
(ALFANO)
DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
(DELRIO)
DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI
(QUAGLIARIELLO)
DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DELL
’
ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SACCOMANNI)
E
CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
(D’ALIA)
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni
Trasmesso dal
Presidente del Senato della Repubblica
il 27 marzo 2014
Atti Parlamentari
—1—
Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA
—
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
—
DOCUMENTI
TESTO
APPROVATO DALLA
C
AMERA DEI DEPUTATI
__
TESTO
MODIFICATO DAL
S
ENATO DELLA
R
EPUBBLICA
__
Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni
C
APO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
A
RT
.1.
(Oggetto).
A
RT
.1.
1.
La presente legge detta disposizioni
in
materia di città metropolitane, province,
unioni e fusioni di comuni al fine di
adeguare il loro ordinamento ai princìpi di
sussidiarietà, differenziazione e adegua-
tezza.
1.
Identico.
2.
Le città metropolitane sono enti
territoriali di area vasta con le funzioni di
cui all’articol
o
8 e con le seguenti finalità
istituzionali generali: cura dello sviluppo
strategico del territorio metropolitano;
promozione e gestione integrata dei ser-
vizi, delle infrastrutture e delle reti di
comunicazione; cura delle relazioni istitu-
zionali afferenti al proprio livello, ivi com-
prese quelle a livello europeo.
2.
Le città metropolitane sono enti
territoriali di area vasta con le funzioni di
cui
ai
commi da 44 a 46
e
con le seguenti
finalità istituzionali generali: cura dello
sviluppo strategico del territorio metropo-
litano; promozione e gestione integrata dei
servizi, delle infrastrutture e delle reti di
comunicazione
di
interesse della città me-
tropolitana
;
cura delle relazioni istituzio-
nali afferenti al proprio livello, ivi com-
prese quelle
con le città e le aree metro-
politane europee.
3.
Le province sono enti territoriali di
area vasta disciplinati ai sensi del capo III.
Alle province con territorio interamente
montano e confinanti con Paesi stranieri
sono riconosciute le specificità di cui agli
articoli 11, 12 e 17.
3.
Le province sono enti territoriali di
area vasta disciplinati ai sensi
dei commi
da
51 a 100.
Alle province con territorio
interamente montano e confinanti con
Paesi stranieri sono riconosciute le speci-
ficità di cui
ai
commi da 51 a 57 e da 85
a
97.
Atti Parlamentari
—2—
Camera dei Deputati
—
1542
-B
XVII LEGISLATURA
—
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
—
DOCUMENTI
4. Le unioni di comuni sono enti locali
costituiti da due o più comuni per l’eser-
cizio associato di funzioni o servizi di loro
competenza ai sensi dell’articolo 32 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18
agosto 2000, n. 267, e successive mo-
dificazioni, di seguito denominato « testo
unico ». I comuni con popolazione infe-
riore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000
abitanti se appartengono o sono apparte-
nuti a comunità montane, esclusi i comuni
il
cui territorio coincide integralmente con
quello di una o più isole e il comune di
Campione d’Italia, a norma dell’articolo
14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e suc-
cessive modificazioni, costituiscono unioni
per l’esercizio obbligatoriamente associato
delle funzioni fondamentali, con esclu-
sione di quelle di cui alla lettera
l)
del
comma 27 del citato articolo 14 e salvo il
ricorso ad apposite convenzioni.
4.
Le unioni di comuni sono enti locali
costituiti da due o più comuni per l’eser-
cizio associato di funzioni o servizi di loro
competenza;
le
unioni e le fusioni di
comuni sono disciplinate dai commi da
104 a 141
.
5.
All’articolo 31 della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
Soppresso
«
32-bis.
Al
fine di neutralizzare gli
effetti negativi sulla determinazione degli
obiettivi del patto di stabilità interno con-
nessi alla gestione di funzioni e servizi in
forma associata, sono disposti la riduzione
degli obiettivi dei comuni che gestiscono,
in
quanto capofila, funzioni e servizi in
forma associata e il corrispondente au-
mento degli obiettivi dei comuni associati
non capofila. A tal fine, entro il 31 marzo
di
ciascun anno, l’ANCI comunica al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze gli
importi in riduzione e in aumento degli
obiettivi di ciascun comune di cui al
presente comma sulla base delle istanze
prodotte dai predetti comuni entro il 15
marzo di ciascun anno ».
Atti Parlamentari
—3—
Camera dei Deputati
—
1542
-B
XVII LEGISLATURA
—
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
—
DOCUMENTI
6. Nel caso di cui al primo periodo del
comma 4, le unioni sono disciplinate, per
quanto non previsto dalla presente legge,
dall’articolo 32 del testo unico. Nel caso di
cui al secondo periodo del comma 4, le
unioni sono disciplinate, per quanto non
previsto dalla presente legge, dall’articolo
14
del decreto-legge 31 maggio 2010,
n.
78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni.
Soppresso
7.
All’articolo 14, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, la lettera
b)
è
sostituita
dalle seguenti:
Soppresso
«
b)
entro il 30 giugno 2014 con
riguardo ad ulteriori tre delle funzioni
fondamentali di cui al comma 28;
b-bis)
entro il 31 dicembre 2014, con
riguardo alle restanti funzioni fondamen-
tali di cui al comma 28 ».
Atti Parlamentari
—4—
Camera dei Deputati
—
1542
-B
XVII LEGISLATURA
—
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
—
DOCUMENTI
C
APO
II
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE
CITTÀ METROPOLITANE
A
RT
.2.
(Città
metropolitane).
1.
Ferma restando la competenza legi-
slativa regionale ai sensi dell’articolo 117
della Costituzione, le città metropolitane
di
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bolo-
gna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Cala-
bria sono disciplinate dalla presente legge
ai
sensi e nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 114 e dall’articolo 117, se-
condo comma, lettera
p)
,
della Costitu-
zione. In armonia con i rispettivi statuti
speciali e nel rispetto della loro autonomia
organizzativa, la regione Sardegna, la Re-
gione siciliana e la regione Friuli Venezia
Giulia possono istituire città metropolitane
nei rispettivi capoluoghi di regione nonché
nelle province già all’uopo individuate
come aree metropolitane dalle rispettive
leggi regionali vigenti alla data di entrata
in
vigore della presente legge. Alle città
metropolitane di cui al secondo periodo si
applicano, in quanto compatibili e fatte
salve le eventuali modifiche apportate
dalle leggi regionali, le disposizioni di cui
alla presente legge.
5.
In attesa della riforma del titolo V
della parte seconda della Costituzione e
delle relative norme di attuazione,
le
città
metropolitane di Torino, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e
Reggio Calabria sono disciplinate dalla
presente legge, ai sensi e nel rispetto di
quanto previsto
dagli articoli
114 e 117,
secondo comma, lettera
p),
della Costitu-
zione
e
ferma restando la competenza
regionale ai sensi del predetto articolo 117.
I
princìpi della presente legge valgono
come princìpi di grande riforma econo-
mica e sociale per la disciplina di città e
aree metropolitane da adottare dalla re-
gione Sardegna, dalla Regione siciliana e
dalla regione Friuli Venezia Giulia, in
conformità ai rispettivi statuti.
Atti Parlamentari
—5—
Camera dei Deputati
—
1542
-B
XVII LEGISLATURA
—
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
______________________________
Questo sito utilizza cookie tecnici per offrirti una migliore esperienza di navigazione sul sito. Se vuoi saperne di più premi questo link oppure Chiudi questo avviso.